Art. 170.
(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

      1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 168 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

 

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